Con la Direttiva 2005/71/CE
del 12 ottobre 2005, la Comunità Europea
ha definito le condizioni per l'ammissione, per una durata superiore a tre mesi, dei ricercatori
dei paesi terzi negli Stati membri dell'Unione, al fine di svolgervi un progetto di ricerca nell'ambito
di una "convenzione di accoglienza"
con un Istituto di ricerca.
La Direttiva stabilisce che gli Istituti di ricerca per potere attivare la "convenzione di accoglienza"
devono essere autorizzati dallo Stato membro, il quale pubblica e aggiorna periodicamente un elenco degli
Istituti che hanno ottenuto l'autorizzazione.
La Direttiva è stata adottata in Italia con il
Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17
(G.U. 6 febbraio 2008, Serie Generale n. 31).
Con il Decreto Ministeriale 11 aprile 2008 (G.U. n. 102 del 2 maggio 2008) viene istituito l'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca autorizzati.
Tramite l'area riservata di questo sito è possibile presentare la richiesta di iscrizione nel suddetto elenco e controllarne l'esito.
Ai fini della richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'elenco degli istituti autorizzati vedi nota ministeriale n. 25116 del 3 dicembre 2013